Statuto dell’Associazione - Liceo Statale G. Leopardi Macerata

Statuto dell’Associazione

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione “Amici del Liceo Classico Leopardi di Macerata”, con sede legale presso il Liceo Classico Leopardi, via Cavour s.n.c., Macerata.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha per scopo di:

  1. favorire e mantenere il legame tra coloro che hanno ricevuto e/o impartito una formazione culturale presso il Liceo Classico “Leopardi”;
  2. promuovere, patrocinare e organizzare, anche in collaborazione con altri enti, attività che contribuiscano al soddisfacimento degli interessi culturali della comunità scolastica e cittadina;
  3. promuovere la divulgazione della cultura intesa nella sua più lata accezione, quale strumento indispensabile per l’educazione della persona e per il progresso della società;
  4. ogni altra attività che, nello spirito dell’Associazione stessa, giovi all’arricchimento culturale, personale e collettivo.

Art. 3 – Soci

L’Associazione è costituita da:

  • Persone fisiche di maggiore età che, condividendo gli scopi dell’Associazione, sono o sono stati allievi o insegnanti o collaboratori del Liceo Classico Leopardi,
  • Enti morali, pubblici o privati, che, condividendo gli scopi statutari della Associazione, chiedano di farne parte.

I soci si distinguono in:

  • Soci fondatori, che hanno partecipato all’atto costitutivo ovvero che, non avendo potuto intervenirvi, abbiano entro il termine stabilito sull’avviso di prima convocazione dato per iscritto l’adesione all’Associazione e versato la quota iniziale;
  • Soci ordinari, che aderiscono all’Associazione e contribuiscono con il versamento della quota stabilita;
  • Soci studenti, che aderiscono all’Associazione e contribuiscono con il versamento della quota stabilita;
  • Soci sostenitori, che aderiscono alla Associazione e contribuiscono con il versamento della quota stabilita;
  • Soci onorari, persone fisiche che, avendo frequentato il Liceo Classico Leopardi in qualità di studenti o di docenti, abbiano particolarmente meritato in campo culturale, valorizzando l’ appartenenza al Liceo.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da

  1. beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
  3. quote annuali degli associati;
  4. qualunque apporto e contributo conferito dai Soci e da terzi, quali, tra gli altri, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, della Comunità Europea, di Organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi a terzi o agli associati;
  6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali: feste e sottoscrizioni anche a premi;
  7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I soci ed i loro aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non possono ripetere i contributi versati, né in caso di morte o di recesso o di esclusione, né in caso di scioglimento dell’Associazione.

Art. 5 – Durata e scioglimento

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, dalla Assemblea dei Soci per iniziativa di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote, approvata dall’assemblea con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio sarà devoluto a favore di ente od associazione avente finalità analoghe individuate dalla Assemblea medesima.

Art. 6 – Sede

L’Associazione ha sede legale presso il Liceo Classico Leopardi situato in Corso Cavour, s.n.c. in Macerata.

Art. 7 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Tesoriere;
  • Il Segretario;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Adesione

L’ammissione di ogni nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa adesione allo Statuto da parte dell’interessato.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione, e di accedere elettivamente alle cariche sociali. I Soci hanno il dovere di rispettare lo spirito e gli scopi della Associazione e delle norme codificate nel presente statuto.

Al fine di contribuire al perseguimento degli scopi associativi, agli associati è fatto obbligo di versare una quota associativa annuale, nella misura di cui all’art. 25.

Art. 10 – Recesso

Ogni Socio, fondatore o ordinario può, in ogni momento, recedere volontariamente dall’Associazione.

Art. 11 – Decadenza ed esclusione

La qualità di socio si perde solo per gravi motivi. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea può dichiarare l’esclusione del socio per comportamenti che ledano il decoro ed il prestigio dell’Associazione, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o comunque per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 12 – Controversie sociali

Nel caso insorgano controversie tra i Soci e l’Associazione, la vertenza sarà deferita al Collegio dei Probiviri che giudicherà senza formalità di rito e secondo i requisiti ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci, fondatori ed ordinari in regola con gli obblighi sociali. Si riunisce in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del bilancio nonché in via straordinaria, ogni qualvolta l’abbia convocata il Presidente del Consiglio Direttivo. Su motivata richiesta presentata al Presidente (o a chi ne fa le veci) da almeno un decimo degli associati in regola con gli obblighi sociali deve, inoltre, essere convocata. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta, deve essere fatto recapitare via email o per posta o fax al domicilio del socio, con un preavviso minimo di cinque giorni liberi. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge e di statuto. All’assemblea partecipano con voto consultivo il Dirigente Scolastico “protempore” del Liceo Classico Leopardi e il Presidente del Consiglio dello stesso Istituto.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria gli atti di indirizzo dell’attività dell’Associazione; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo; la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; l’approvazione del bilancio; la formulazione delle linee generali del programma annuale; l’esclusione del socio. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente in carica, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o, mancando anche quest’ultimo, al membro più anziano di età fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti. La prima adunanza, e la successiva, quando non sia in carica il Consiglio Direttivo, sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal membro più giovane di età fra i presenti.

Le sedute dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione, che deve tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, è sufficiente qualunque numero di presenti, tranne nei casi di modifica dell’Atto costitutivo o dello Statuto, o di scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; in questi casi è necessaria rispettivamente la presenza di almeno la metà più uno dei soci , per i casi di modifica dell’Atto costitutivo o dello Statuto, e di almeno quattro quinti degli aventi diritto, per il caso di scioglimento dell’Associazione e di conseguente devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,

eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, occorre l’iniziativa di almeno un terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote, l’approvazione dall’assemblea con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri 6 membri e dura in carica 3 anni. I 7 componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo il Dirigente Scolastico “pro tempore” dell’Istituto e il Presidente in carica del Consiglio di Istituto.

Sono competenza del Consiglio Direttivo:

  1. la convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, dell’Assemblea dei Soci;
  2. l’istruttoria degli affari di competenza dell’Assemblea, con le debite illustrazioni e proposte;
  3. la definizione del programma operativo annuale e la sua realizzazione;
  4. la fissazione della misura annua della quota associativa;
  5. la redazione della proposta di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  6. la gestione dei fondi per la stretta attuazione degli scopi statutari;
  7. l’assunzione di tutte le iniziative ritenute utili all’Associazione in coerenza con gli scopi statutari;
  8. l’ammissione di nuovi soci;
  9. la formulazione delle proposte di modificazione dello statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina, oltre al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario. Qualora, per qualunque causa, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti come risulta dall’ultima elezione. Nel caso in cui non risultino candidati non eletti o quelli risultanti rinuncino, il Presidente provvede, entro il termine di un mese, a promuovere l’elezione del sostituto. A cura del Consiglio Direttivo, devono essere tenuti il Libro dei Soci, il registro-verbale dell’Assemblea ed il registro-verbale del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione; sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione; convoca il Consiglio Direttivo e formula l’ordine del giorno; presiede le sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; da esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali, assicura l’osservanza delle leggi, dello Statuto e delle altre disposizioni vigenti.

Il Presidente dell’Associazione è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; la seduta è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano di età e nelle prime due votazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l’ha eletto. In caso di cessazione anticipata, il Vice Presidente o, in mancanza, il componente più anziano di età provvede, entro il termine di un mese, a promuovere la nomina del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente nonché quando egli sia cessato, per qualunque ragione, dalla carica, le funzioni di Presidente sono svolte temporaneamente dal Vice Presidente, se nominato, o, in subordine, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente è eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo subito dopo la nomina del Presidente e con la medesima procedura.

Art. 16 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno e partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con il compito di curare la verbalizzazione delle sedute medesime. In sua assenza, le funzioni sono svolte dal più giovane dei presenti. Il Tesoriere, anch’egli nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sovrintende a tutti gli aspetti contabili ed all’utilizzo dei fondi di bilancio.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall’Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione in materia amministrativocontabile, ovvero anche tra nonsoci.

La votazione è tenuta a scrutinio segreto. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina, nel suo seno, il Presidente che convoca e presiede le riunioni. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Il Collegio dei Revisori esamina la proposta di bilancio predisposta dal Consiglio Direttivo, riferendone con specifica relazione all’Assemblea, a cui deve essere sottoposta per l’approvazione, nella prima successiva adunanza ordinaria. Il Collegio per verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, può esaminare gli atti contabili e può verificare la situazione di cassa, riferendone periodicamente all’Assemblea dei Soci. A cura del Presidente deve essere tenuto il registroverbale del Collegio.

Art. 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato dall’Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione giuridica. La votazione è tenuta a scrutinio segreto. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente, che convoca e presiede le riunioni. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Il Collegio dei Probiviri dirime ogni controversia che ai sensi del precedente articolo 13 ad esso sia deferita da un socio o da un organo sociale. Il Collegio dei Probiviri può altresì valutare di propria iniziativa eventuali infrazioni statutarie da parte di singoli soci o degli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Il Collegio giudica secondo equità e rimette il proprio lodo al Presidente dell’Associazione per l’esecuzione.

Art. 19 – Finanziamento

Il normale funzionamento dell’Associazione è assicurato dai Soci con il versamento della quota annuale. La quota associativa deve essere versata nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Morosità

La morosità del socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo formale avviso del Socio inadempiente. Essa comporta, in caso di mancato adempimento, la decadenza dalla qualità di Socio.

Art. 21 – Esercizio finanziario e contabilità

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile e si chiude il 31 dicembre. Entro tale data dovrà essere predisposto, sulla base delle direttive deliberate dall’Assemblea, il programma per l’anno successivo e devono essere stabilite le misure della quota associativa.

Entro il 31 marzo di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivoe successivamente presentato al Collegio dei Revisori ed all’Assemblea, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente. Per la contabilizzazione di tutta l’attività dell’Associazione si seguono le norme vigenti.

Art. 22 – Tesoreria

Il servizio di tesoreria e cassa dell’Associazione sarà affidato al Tesoriere dell’Istituto sede dell’Associazione o comunque ad un Istituto di credito idoneo, previa convenzione da approvarsi all’Assemblea dei Soci.

Art. 23 – Gratuità del mandato

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

Art. 24 – Prima convocazione e costituzione dell’Associazione

Per la costituzione dell’Assemblea, si farà luogo alla convocazione dell’Assemblea di tutti i Soci Fondatori, da riunirsi con inviti fatti recapitare per lettera, tramite il servizio postale, dal Dirigente Scolastico del Liceo Classico Leopardi. L’Assemblea, sotto la Presidenza del Decano fra i Soci presenti, dopo l’approvazione del presente statuto, procederà alla nomina delle cariche sociali, nonché alla formulazione delle linee generali del programma di attività per l’anno in corso e per quello successivo.

Art. 25 – Quote sociali

Per il primo anno le quote sociali sono così determinate:

  • Soci Fondatori: € 100;
  • Soci Ordinari: € 50;
  • Soci Studenti: € 10;
  • Soci Sostenitori: € 200;
  • Soci Onorari: nessuna quota

Art. 26 – Rinvio generale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Documenti Allegati

Liceo classico Macerata

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